VERSAMENTO E RICALCOLO DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DI NOVEMBRE
La scadenza al 30 novembre 2017
Il prossimo 30 novembre rappresenta la data in cui effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito / valore della produzione per l’Irap, del 2017, che dovranno essere dichiarati nel modello Redditi e Irap nel 2018.
Sono interessate dal secondo acconto le imposte dirette Irpef e Ires, l’Irap, l’imposta sostitutiva del regime dei contribuenti minimi e forfetari, la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe) e dei contributi Inps per la gestione artigiani, commercianti o separata.
Modalità di calcolo
L’acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:
Ø metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2016;
Ø metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto qualora si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2017 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Se la previsione non è “confermata” e il contribuente risulta aver versato meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017 è applicabile la sanzione per insufficiente versamento.
Per il periodo d’imposta 2017, gli acconti sono pari al 100% dell’imposta determinata per il 2016, da versare tra giugno e novembre, rispettivamente nella misura del 40% e del 60%. Fanno eccezione:
- la cedolare secca che risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente e non al 100%;
- i soggetti Ires ”di comodo” è prevista una maggiorazione del 10,5% in più rispetto all’aliquota ordinaria prevista pari al 27,5%, sempre nel limite dell’acconto del 100%.
Acconto Irpef delle persone fisiche
Per quanto riguarda l’Irpef, nel metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2016 risultano a debito per un importo superiore ad € 51,65.
In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente ) e deve essere versato:
- la prima, nella misura del 40% del totale dovuto, doveva essere versata entro il 30 giugno/31 luglio 2017, ovvero entro il 20 luglio/21 agosto 2017 se soggetti alla proroga;
- la seconda, nella misura del 60% del totale dovuto, dovrà essere versata entro il prossimo 30 novembre 2017.
Alternativamente al metodo storico, il contribuente Irpef può utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o che dovrà sostenere nel 2017 o per effetto di minori redditi percepiti nel 2017) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta a debito prevista.
Se, tuttavia, il versamento effettuato applicando il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017, si applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%, salvo il ricorso al ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: 4034 – “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
Ricalcolo dell’acconto per le persone fisiche
Al ricorrere di specifiche situazioni è normativamente previsto un ricalcolo obbligatorio dell’acconto imposte, mentre in altri casi l’acconto può essere rideterminato con il metodo previsionale, qualora più conveniente.
Obbligo di ricalcolo dell'acconto
§ in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante): la base di commisurazione dell’acconto va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (determinata sul volume d’affari conseguito, applicando specifiche percentuali distinte per scaglioni);
§ in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2017 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012).
Non è più previsto il ricalcolo nel 2017 per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che beneficiano del maxi ammortamento del +40%.
Rideterminazione previsionale dell'acconto
§ le persone fisiche che dal 2017 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati possono determinare l’acconto 2017 considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad Irpef; se invece si verifica nel 2017 la fuoriuscita dal regime della cedolare secca è possibile non versare l’acconto per la cedolare secca;
§ gli imprenditori in contabilità semplificata che dal 2017 applicano il nuovo regime di cassa (in luogo di quello per competenza), dato che le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017, e che l’applicazione delle nuove regole può comportare per il 2017 il conseguimento di un reddito notevolmente ridotto ovvero una perdita, risulta conveniente applicare il metodo previsionale;
§ poichè l’opzione per la nuova IRI (Imposta sul Reddito d’Impresa) avrebbe dovuto decorrere dal 1.1.2017, ma il Ddl della Finanziaria 2018 ne prevede il differimento al 2018, in via prudenziale si ritiene opportuno determinare l’acconto Irpef 2017 con il metodo storico.
Acconto Ires delle persone giuridiche
Per quanto riguarda l’Ires, nel metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2016 risultano a debito per un importo superiore a € 20,66.
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17 del modello Redditi SC 2017; rigo RN28 del modello Redditi ENC 2017) e deve essere versato:
- la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 30 giugno/31 luglio 2017, ovvero entro il 20 luglio/21 agosto 2017 se soggetti alla proroga (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
- la seconda, nella misura del 60%, entro il prossimo 30 novembre 2017 (se l’esercizio è coincidente con l’anno solare, altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio).
Alternativamente al metodo storico, i contribuenti Ires possono utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto, sulla base dell’imposta che si presume di dover versare. Va tenuto presente che, se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi / Irap 2017, il contribuente sarebbe sanzionato per insufficiente versamento dell’acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codici tributo: 2002 - IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
Obbligo di ricalcolo dell'acconto
Oltre alle due situazioni illustrate prima, per i soggetti Ires è previsto un ricalcolo obbligatorio dell’acconto:
§ in presenza di agevolazione ACE (“rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010), la determinazione dell’acconto dovuto è effettuato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma: coefficiente 1,6% (anzichè 2,3%);
§ le società di comodo tenute dal 2016 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota Ires devono versare anche l’acconto 2017 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’Ires, utilizzando gli specifici codici tributo, sempre nel limite dell’acconto del 100%.
Acconti società e soci “trasparenti”
Le S.R.L. che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir determinano l’acconto Ires dovuto con modalità differenziate, a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato. Anche i soci persone fisiche di società di capitali, che hanno optato al regime di trasparenza delle, sussistendone i requisiti richiesti dalla norma, devono porre attenzione alle regole di calcolo dell’acconto, tanto nell’ipotesi di avvio che di fuoriuscita del regime.
¡ Nel caso di nuova opzione per il regime della trasparenza (esercitata nel nuovo quadro OP del modello Redditi 2017), la società partecipata conserva l’obbligo di pagamento dell’acconto (metodo storico o previsionale), senza tenere conto della trasparenza: º i soci non sono tenuti al versamento di alcun acconto, in quanto riceveranno dalla società trasparente gli acconti da questa attribuiti per la prossima dichiarazione dei redditi;
¡ Se l’opzione è stata validamente esercitata nel periodi 2015 o 2016 il regime è già avviato ed è ancora in corso per il 2017, la società partecipata non deve versare alcun acconto: º i soci dovranno versare l’acconto Irpef in ragione del reddito che verrà imputato dalla società (metodo storico o previsionale);
¡ Se il 2016 era l’ultimo anno dell’opzione triennale per la trasparenza, per il 2017 decorre il periodo di scelta tra proseguire il particolare regime o tornare alla tassazione ordinaria in capo alla società. Se si è scelto di proseguire con l’opzione per il triennio 2017/2019, la società continua a non versare l’Ires: º i soci verseranno l’acconto per le imposte dirette. Se l’opzione non è stata rinnovata, la società verserà il proprio acconto Ires assumendo come base storica l’imposta riferita al reddito del 2016 che si sarebbe determinato senza considerare l’opzione: º i soci non dovranno versare acconti;
¡ Situazione analoga alla precedente nel caso di società decaduta dal regime di trasparenza nel 2017.
La S.R.L. trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell’acconto Irap.
Acconto Irap
L’acconto Irap è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto ai fini Irpef ed Ires. Lo stesso è stabilito col metodo storico nella misura del 100% e non è dovuto se l’importo evidenziato a rigo IR21 “Totale imposta” del modello Irap 2017 non è non superiore a € 51,65 per le persone fisiche e non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (Ires).
Alternativamente al metodo storico, il soggetto Irap può utilizzare il metodo previsionale per la determinazione del valore delle produzione. Si tratta, come accaduto frequentemente negli ultimi anni, di seguire l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione in tema di soggettività passiva del tributo.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irap, deve essere utilizzata la sezione Regioni del modello F24 con il seguente codici tributo: 3018 - IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
Acconto cedolare secca sugli immobili
L’acconto della cedolare secca col metodo storico è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente indicata al rigo RB11, campo 3, del modello Unico PF 2016, se questa è superiore a € 51,65 e deve essere versato:
- la prima, nella misura del 38% (40% del 95%) del rigo RB11, campo 3, doveva essere versata entro il 30 giugno/31 luglio 2017, ovvero entro il 20 luglio/21 agosto 2017 se soggetti alla proroga;
- la seconda, nella misura del 57% (60% del 95%) del rigo RB11, campo 3, dovrà essere versata entro il prossimo 30 novembre 2017.
Come sopra accennato, è possibile utilizzare in alternativa anche il metodo previsionale, commisurando l’acconto in base all’imposta dovuta per il 2017 nel caso di:
applicazione della cedolare secca dal 2017, non è dovuto l’acconto 2017 per la cedolare secca ed è possibile “ridurre” l’acconto Irpef considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all’imponibile Irpef;
fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017, non è dovuto l’acconto Irpef 2017 relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l’acconto 2017 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.
Il codice tributo da utilizzarsi è il 1841.
Acconto imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari
Per i contribuenti di minori dimensioni si possono avere le seguenti situazioni:
Acconto imposte estere Ivie e Ivafe
La compilazione del quadro RW in Redditi assolve la duplice funzione di monitoraggio fiscale e di esposizione dei dati necessari per la liquidazione delle imposte estere: Ivafe (sui prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero) e Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero).
L’art. 11 co. 18 - 19 del D.L. 76/2013 ha disposto l’aumento dal 99% al 100% dell’acconto dovuto, da versare nelle medesime modalità previste per i soggetti Irpef.
Si rammenta, infine, che, il contribuente può decidere di determinare gli acconti per il 2017 utilizzando il metodo previsionale, se ritenuto più corretto e conveniente.
Acconto INPS per artigiani, commercianti e gestione separata
Sempre entro il 30 novembre i contribuenti iscritti alla diverse Gestione Inps (artigiani, commercianti e separata) dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2017 dei contributi previdenziali.
Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2017, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il metodo storico e, quindi, determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Redditi PF 2017, ovvero utilizzare il metodo previsionale, presumendo di conseguire un reddito nel 2017 inferiore a quanto dichiarato nel 2016 e, quindi, versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
I versamenti dei soggetti iscritti alla Gestione IVS sono dovuti da:
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare a imposizione, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2016, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Si ricorda che, per i soci di S.R.L. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.R.L. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio, per le società partecipate in regime di trasparenza.
Le esclusioni
L’adempimento non riguarda i contribuenti che lo scorso anno non hanno prodotto alcun reddito e che non hanno presentato la dichiarazione, perché non obbligati, e quanti nel 2017 prevedono di non aver alcun debito nei confronti dell’Erario. Non sono tenuti al versamento dell’acconto anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2017.
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);
û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);
û non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica CU);
û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subìto ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);
û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;
û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio);
û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;
û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:
- lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;
- lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili o detraibili;
- possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto dalla specifica deduzione.
û gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio e il 30 novembre per i redditi del defunto.
Pagamento mediante F24 e visto di conformità
I modelli F24 che recano compensazioni di crediti fiscali, se presentati da titolari di partita Iva, devono obbligatoriamente essere trasmessi con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo del credito utilizzato e dall’importo della delega di pagamento (a zero, o con importi); per i soggetti "privati" tale obbligo si verifica solo quando la delega ha saldo zero. Viene così soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale home banking a cura del contribuente
La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro (poi ridotto a 5.000 euro dal 24/04/2017), relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità. In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.
Le modalità di presentazione del mod. F24 possono quindi essere così sintetizzate:
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Tipologie di versamento F24 |
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Modalità di presentazione |
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Regole per i soggetti privati |
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F24 a debito senza compensazioni |
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· modello cartaceo o home banking convenzionati o Entratel / Fisconline |
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F24 con saldo "a zero" |
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· telematico Entratel / Fisconline |
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F24 a debito con compensazioni (saldo con importo) |
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· home banking convenzionati o Entratel / Fisconline |
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Regole per i soggetti con partita Iva |
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F24 a debito senza compensazioni |
à |
· home banking convenzionati o Entratel / Fisconline |
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F24 con saldo "a zero" |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
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F24 a debito con compensazioni di crediti erariali |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
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F24 a debito con compensazioni di altri crediti (esempio contributi previdenziali) |
à |
· home banking convenzionati o Entratel / Fisconline |
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Si rammenta infine che con la “Manovra correttiva” è stato altresì introdotto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre gli interessi legali.
È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, integrato dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e modificato dal D.Lgs. 158/2015, che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”, con applicazione delle sanzioni ridotte, nelle seguenti misure:
ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;
ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;
ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;
ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;
ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;
ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,2% dal 01/01/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017;
Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Quando si riceve la comunicazione di irregolarità, la sanzione si riduce al 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento.
06/11/2017